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una donna seduta su un divano con in mano un telecomando

Canone RAI

Il Canone TV nella bolletta

Tutto quello che c’è da sapere

La “Legge di stabilità 2016” (legge del 28 dicembre 2015, n. 208) prevede che i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuino il pagamento del canone TV attraverso l’addebito nella propria bolletta dell’energia elettrica. Tale legge presuppone inoltre che chi è intestatario di una fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione di residenza detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, cioè qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale dall’antenna radiotelevisiva e sia quindi tenuto al pagamento del canone.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

Per il 2022 l’importo del canone è pari a 70 €.

Vuoi più informazioni?

Per informazioni dettagliate sul canone rai si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Rispondiamo per te

E’ tenuto al pagamento del canone TV chiunque detenga un apparecchio televisivo.

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti gli apparecchi tv.

Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica e non più mediante bollettino postale.

Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e l’Agenzia delle entrate procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

In questo caso è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.

Tale dichiarazione non deve essere presentata al proprio fornitore di energia elettrica.

Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia. L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni.

Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute.

Nel caso in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella prima fattura dell’anno successivo.

L’istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi.

L’istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. In alternativa, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Tale istanza non deve essere presentata al proprio fornitore di energia elettrica.

La verifica dei presupposti è effettuata dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV